Riduzione e divieto d’immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso
Con il Decreto Legislativo n.196/2021, in vigore dal 14 gennaio 2022 sono state definite le modalità per la riduzione dell’immissione sul mercato, e per il totale divieto per alcune tipologie, di prodotti in plastica monouso.
Il D.Lgs.196/2021 definisce diversi obblighi e disposizioni per le varie tipologie di prodotti in plastica In base all’art.3 co.1 lett.b) del decreto, si definisce come prodotto in plastica monouso “un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.
Il decreto fa salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di MOCA (materiali a contatto con gli alimenti, compresi quelli in plastica riciclata), norme che riguardano i requisiti generali e specifici che devono rispettare i materiali degli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Il D.Lgs. 196/2021 riguarda in generale l’utilizzo di prodotti in plastica monouso nel senso di una loro incisiva riduzione, mentre non incide sulla normativa relativa alle tecniche di produzione dei MOCA, ma coinvolge comunque il settore alimentare perché impone un generalizzato divieto e/o riduzione dell’utilizzo di plastica monouso sia “tal quale” che “riempita” dal “produttore”.
Cosa intende per “produttore” il D.Lgs. 196/2021?
Intende per «produttore»:
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza (e-commerce) ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca (di cui all’ articolo 4, punto 28), del Regolamento (UE) 1380/2013); ovvero
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza (e-commerce), prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca, come sopra definita.
Sanzioni
Il decreto prevede le seguenti sanzioni, applicate dalla Provincia in cui è commessa la violazione:
- Non rispetto del divieto d’immissione sul mercato previsto dall’art.5: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
- Messa sul mercato di prodotti non conformi all’art.6: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
- Messa sul mercato di prodotti senza marcatura, non conformi all’art.7: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
- Non partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa dei produttori, se non sanzionata ai sensi del D.Lgs.152/06: sanzione di 5.000 euro
Se vengono commesse più violazioni diverse o se la stessa violazione viene commessa più volte, si applica la sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Questo anche per violazioni ripetute nel tempo.
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