Individuazione del Preposto: le novità introdotte dalla Legge n. 215/2021

Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – con il DL 146/2021 – hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.

Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi aggiornamenti che possano far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.

Altro tema caldo è rappresentato dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto (con gli obblighi che sono anche aumentati: ne parliamo nel prossimo paragrafo). Come specificato nella Nota di Confindustria, il rischio è che – di conseguenza – questo incarico possa ritenersi professionalizzante. Mentre, per definizione, il preposto è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.

Di particolare interesse è anche l’ampliamento dell’azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.

 

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Riduzione e divieto d’immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso

Con il Decreto Legislativo n.196/2021, in vigore dal 14 gennaio 2022 sono state definite le modalità per la riduzione dell’immissione sul mercato, e per il totale divieto per alcune tipologie, di prodotti in plastica monouso.

Il D.Lgs.196/2021 definisce diversi obblighi e disposizioni per le varie tipologie di prodotti in plastica In base all’art.3 co.1 lett.b) del decreto, si definisce come prodotto in plastica monouso “un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.

Il decreto fa salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di MOCA (materiali a contatto con gli alimenti, compresi quelli in plastica riciclata), norme che riguardano i requisiti generali e specifici che devono rispettare i materiali degli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Il D.Lgs. 196/2021 riguarda in generale l’utilizzo di prodotti in plastica monouso nel senso di una loro incisiva riduzione, mentre non incide sulla normativa relativa alle tecniche di produzione dei MOCA, ma coinvolge comunque il settore alimentare perché impone un generalizzato divieto e/o riduzione dell’utilizzo di plastica monouso sia “tal quale” che “riempita” dal “produttore”.

Cosa intende per “produttore” il D.Lgs. 196/2021?

Intende per «produttore»:

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza (e-commerce) ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca (di cui all’ articolo 4, punto 28), del Regolamento (UE) 1380/2013); ovvero

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza (e-commerce), prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca, come sopra definita.

Sanzioni

Il decreto prevede le seguenti sanzioni, applicate dalla Provincia in cui è commessa la violazione:

  • Non rispetto del divieto d’immissione sul mercato previsto dall’art.5: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti non conformi all’art.6: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti senza marcatura, non conformi all’art.7: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Non partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa dei produttori, se non sanzionata ai sensi del D.Lgs.152/06: sanzione di 5.000 euro

Se vengono commesse più violazioni diverse o se la stessa violazione viene commessa più volte, si applica la sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Questo anche per violazioni ripetute nel tempo.

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Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?

Il decreto legge fiscale riporta diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell’attività imprenditoriale, la vigilanza e il SINP.

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ricorda che è stato approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

L’obiettivo – continua il Comunicato – è quello di “incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione”. E pertanto – considerando l’organizzazione della normativa in Italia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il provvedimento “interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008”.

Si segnala che “cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale ‘in nero’ presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna ‘recidiva’ ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione”.

Infatti nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista, come già anticipato, “la sospensione dell’attivitàanche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione”.

Riguardo alla vigilanza “sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro”.

Si parla poi finalmente del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP), per il quale “si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute”.

Inoltre gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.

 

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