Abolire gli incidenti, non l’alternanza

La morte del giovane Lorenzo Parelli non può ridursi alla solita divisione all’italiana tra fautori dell’alternanza scuola-lavoro e chi vorrebbe, invece, abolirla. Pensare di risolvere il problema degli incidenti sul lavoro eliminando i progetti di alternanza, è semplicemente assurdo, perché il vero nodo è come garantire sicurezza, non cancellare percorsi didattici e professionali che costituiscono elementi positivi del sistema scolastico italiano. La tragedia di Lorenzo è ancora più dolorosa perché la vittima è uno studente, un ragazzo che era lì per imparare, per apprendere competenze, per costruire il proprio futuro: quel futuro che gli è stato negato, quel futuro che i percorsi di alternanza aiutano a realizzare a migliaia di giovani nelle scuole di tutta Europa. Il nostro dovere non è allontanare le scuole dal mondo del lavoro, il nostro dovere è garantire assoluta sicurezza nelle scuole e nel mondo del lavoro.

Il problema, infatti, è che in Italia si continua a morire di lavoro per mille motivi: si muore perché si rovescia il cassone del camion, si muore per esalazioni venefiche, si muore per non aver prestato attenzione in situazioni che ci sembrano abitudinarie e scontate, si muore per colpa di macchinari che non funzionano o che sono stati manomessi, si muore perché si cade da altezze elevate e così via, e in questo triste elenco di cause e luoghi diversi, c’è indubbiamente un comune denominatore: nella nostra Italia fa fatica a imporsi, a diventare patrimonio comune di tutti, un’autentica cultura della sicurezza sul lavoro. Potremmo elevare sanzioni e pene, potremmo mettere carabinieri ovunque, ma se non si capisce che, in qualunque posto di lavoro, la priorità non è terminare velocemente un manufatto o ottenere più reddito possibile da un servizio, ma è la sicurezza, tutto sarà inutile. I dati Inail e anche quelli di centri indipendenti, ci dicono che la maggior parte degli incidenti sul lavoro avvengono in quelle realtà più piccole, meno strutturate: è lì che dobbiamo puntare la nostra attenzione, attraverso incentivi e supporti che possano far crescere la sicurezza anche nella piccola o nella micro-impresa. Al tempo stesso, dobbiamo moltiplicare gli sforzi affinché agli studenti che entrano nei percorsi di alternanza sia offerta non solo quella sicurezza che deve essere garantita a tutti, ma un plus di condizioni ancor più sicure, pensando innanzitutto alla loro condizione di studenti senza esperienza nella vita di fabbrica.

 

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Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetiste

Informare e supportare le piccole e medie imprese nell’opera di prevenzione del rischio di infortuni e malattie professionali, è uno degli obiettivi della mission dell’Inail al fine di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Disponibile e scaricabile gratuitamente dal portale dell’Istituto, l’opuscolo “Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetisti” è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), e dal Network nazionale, nell’ambito della precedente campagna europea promossa da Eu-Osha “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

Con una serie di approfondimenti rivolti sia agli acconciatori che alle estetiste, il testo presenta una panoramica sulle sostanze pericolose che possono provocare rischi professionali. Tra i pericoli indicati, il contatto con agenti irritanti che possono essere contenuti in shampi, decoloranti, solventi, tinture, lozioni, creme e smalti o anche l’esposizione a vapori di ammoniaca, acqua ossigenata, solventi. Il testo inoltre distingue tra gli effetti irritanti e sensibilizzanti che possono incidere sull’apparato respiratorio e sulla pelle in grado di provocare, tra l’altro, asma e dermatite.

Molto argomentata la sezione dedicata alla prevenzione che offre utili informazioni agli operatori del settore sui comportamenti da osservare, come ad esempio: acquistare prodotti conformi alla normativa europea; definire le modalità di impiego dei prodotti; limitare il tempo di esposizione; garantire una buona ventilazione dell’ambiente; adottare corrette misure igieniche nel luogo di lavoro; leggere etichette e composizione delle sostanze e delle miscele; utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) marcati CE (guanti, mascherine, occhiali protettivi, visiere) come previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR); osservare corrette misure di igiene personale nel contesto professionale come il lavaggio delle mani.

 

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COVID-19 e obbligo vaccinale: quali sono le novità dei nuovi decreti-legge?

In queste settimane, caratterizzate dalle festività legate al Natale e al passaggio al nuovo anno, si sono susseguite le notizie preoccupanti relative all’ondata della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. E per contenere il diffondersi del COVID-19 – nei giorni scorsi sono stati ampiamente superati i 200.000 nuovi casi giornalieri – il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

Con questo decreto-legge, non solo è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022, ma si sono introdotti diversi nuovi obblighi, ad esempio con riferimento all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca e in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2.

Dunque il decreto (art.4-quater, comma 1, inserito nel DL 44/2021) introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

 

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