Un infortunio dovuto alla carenza di sicurezza di una macchina
La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore di un macchina, nel caso in cui un evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione o fabbricazione della stessa, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava comunque l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare in azienda tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio nella sua progettazione o costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina stessa o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
E’ un principio questo che più volte la Corte di Cassazione ha richiamato in precedenti sentenze e che riguarda l’applicazione dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo all’obbligo da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative vigenti e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal responsabile legale di una società condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un lavoratore che aveva subito gravi lesioni per essere rimasta una sua mano schiacciata dai rulli di un macchinario, la suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, è comunque il datore di lavoro che deve garantire che le attrezzature di lavoro che vengono utilizzate nella sua azienda siano sicure e che le stesse conservino nel tempo i loro requisiti di sicurezza, non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.