CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 GREEN PASS

 

Alla luce delle disposizioni emanate è il caso di evidenziare gli adempimenti che, sia il datore di Lavoro sia il personale devono ottemperare, tenendo comunque presente che la situazione è in progress e che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori novità.

GREENPASS

  • Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato di emergenza, il “GREEN PASS” è diventato obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati, per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni e varrà per tutti:
    • Dipendenti;
    • Imprenditori;
    • Lavoratori autonomi;
    • Professionisti;
    • Prestatori d’opera occasionali;
  • Il personale è tenuto, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
  • Entro il 15 ottobre il Datore di Lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • La verifica va effettuata dal Datore di Lavoro o da un suo delegato formalmente nominato; la nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica;

  • La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione “VerificaC19”. Il personale interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App;
  • In caso di accesso ai luoghi di lavoro, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dall’Impresa appaltatrice;
  • I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa (oppure qualora risulti scaduta), al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati;
  • L’assenza ingiustificata del lavoratore è attiva fino alla presentazione del Green Pass e, comunque non oltre il 31.12.2021;
  • Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31.12.2021;
  • Nel periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • L’inadempimento non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro che è assicurata;
  • L’accesso ai luoghi di lavoro del personale in violazione all’obbligo di possesso del Green Pass comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro;
  • La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, da parte del Datore di Lavoro comporterà una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata;
  • Le violazioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’Azienda Sanitaria Locale e dall’Ispettorato del Lavoro;
  • La validità del test molecolare è stata estesa a 72 ore; mentre il test antigenico continuerà ad avere una validità di 48 ore;
  • Gli obblighi del possesso del Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
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