news2

MODIFICATI GLI ALLEGATI 3A E 3B DEL D.LGS. 81/08

Con il Decreto del Ministero della Salute del 12 Luglio 2016 sono stati modificati l’Allegato 3A – “Cartella sanitaria e di rischio” – e l’Allegato 3B – “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria” – del D.Lgs. 81/08. Il Decreto è in vigore dal 9 agosto 2016 quindi le norme in esso previste sono già attive.

 Modifiche all’allegato 3A:

  • Viene abolita la firma del lavoratore sul certificato di idoneità e la relativa nota 13 in calce ad esso

L’abolizione dell’obbligo non esclude tuttavia la possibilità che il lavoratore continui a firmare, ad esempio, la cartella in formato cartaceo (laddove utilizzata) o un modello stampato alla fine della visita nel caso di cartella informatizzata; queste prassi sono anzi sempre consigliate, per evitare contenziosi su questioni non particolarmente rilevanti ma complesse da chiarire a posteriori nel caso di eventuali verifiche o ispezioni.

 Modifiche all’allegato 3B:

  • Viene chiarito che la trasmissione degli allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l’utilizzo dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali Organi di Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf
  • Viene semplificata la sezione relativa ai dati del Medico Competente, eliminando le voci relative a luogo e data di nascita
  • Vengono unificate in una unica voce le inidoneità (temporanee e permanenti)
  • Nella parte relativa ai rischi lavorativi, tra le varie modifiche, vengono inseriti i rischi posturali, viene modificata la voce “silice libera cristallina” in “silice”, vengono riuniti ultrasuoni e infrasuoni
  • Per tutti i fattori di rischio viene indicato di specificare, oltre al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero dei soggetti visitati nell’anno di riferimento, il numero di idoneità parziali e inidoneità (sempre con la distinzione per genere tra lavoratori e lavoratrici)
  • Nella parte relativa agli accertamenti obbligatori per “alcol e droga”, vengono inserite le nuove denominazioni che modificano le precedenti: “Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”. Viene inoltre stabilito di indicare il “numero di lavoratori controllati nell’anno di riferimento con test di screening”, ciò per evitare la confusione che si era ingenerata tra la positività ai test di screening (ad esempio con l’etilometro) e la condizione di franca alcol-dipendenza. In tale direzione è anche la modifica relativa ai dati del “numero di casi di dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente)”

Sarà dunque necessario modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno per poter essere pronti alla loro trasmissione telematica, entro il primo trimestre del prossimo 2017, da parte di tutti i medici competenti. Presumibilmente, chi utilizza software dedicati o cartelle sanitarie computerizzate riceverà i necessari aggiornamenti da parte dei rispettivi programmatori o società informatiche.

 

DM 12Luglio2016 GU 184 08Agosto2016

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *